Art. 1
1 / 4In vigore dal 26 mar 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;
b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.
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Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;107#art-1