Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 31 mar 1987
1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all' alla commissione indicata nell'. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni. 2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.
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