Art. 12
12 / 12In vigore dal 31 mar 1987
1. Alla spesa prevista nell', si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Storico versioni
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