Art. 11
11 / 12In vigore dal 31 mar 1987
1. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1987-02-16;81#art-11