Art. 3
3 / 29In vigore dal 28 dic 2011
((Procedura di nomina dei componenti))
1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.
2. I membri di cui al comma 1,
((lettere b) e c) ))
, del precedente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-3