Art. 24

Art. 24

27 / 29
In vigore dal 20 gen 1987
Disposizione transitoria 1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all' dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-24