Art. 19
22 / 29In vigore dal 1 mag 2024
Acquisizioni istruttorie
1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.
2. Il CNEL può invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.
3. Il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici, nonchè con enti
((del Terzo settore))
, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di
((contratti pubblici,))
per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-19