Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 20 gen 1987
Contributo all'elaborazione della legislazione 1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonchè alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 2. Nelle materie di cui all' il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-12