Art. 5
Atto Unico EuropeoTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 45 del trattato CECA è completato dal comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".
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