Art. 34
Atto Unico EuropeoTitolo IV

Art. 34

34 / 34
In vigore dal 30 dic 1986
Il presente atto, redatto in un unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua portoghese, in lingua spagnola e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. FATTO a Lussemburgo, addì diciassette febbraio millenovecentoottantasei e a L'Aja, addì ventotto febbraio millenovecentoottantasei. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-34