Atto Unico Europeo›Titolo IV
Art. 33
33 / 34In vigore dal 30 dic 1986
1. Il presente atto sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il presente atto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
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