Art. 32
Atto Unico EuropeoTitolo IV

Art. 32

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In vigore dal 30 dic 1986
Fatti salvi l', paragrafo 1, il titolo II e l', nessuna disposizione del presente atto pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee nè i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
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