Art. 30
Atto Unico EuropeoTitolo III

Art. 30

30 / 34
In vigore dal 30 dic 1986
La Cooperazione europea in materia di politica estera è disciplinata dalle seguenti disposizioni: 1. Le Alte parti contraenti, membri delle Comunità europee, si adoperano per definire e attuare in comune una politica estera europea. 2. a) Le Alte parti contraenti s'impegnano ad informarsi reciprocamente e a consultarsi in merito ad ogni problema di politica estera di interesse generale, per assicurare che la loro influenza congiunta si eserciti nel modo più efficace attraverso la concertazione, la convergenza delle loro posizioni e la realizzazione di azioni comuni. b) Le consultazioni hanno luogo prima che le Alte parti contraenti stabiliscano la loro posizione definitiva. c) Ogni Alta parte contraente, nelle sue prese di posizione e nelle sue azioni nazionali, tiene pienamente conto delle posizioni degli altri partner e prende in debita considerazione l'interesse che presentano l'adozione e l'attuazione di posizioni europee comuni. Per accrescere la loro capacità d'azione congiunta nel settore della politica estera, le Alte parti contraenti assicurano lo sviluppo progressivo e la definizione di principi e di obiettivi comuni. La determinazione di posizioni comuni costituisce un punto di riferimento per le politiche delle Alte parti contraenti. d) Le Alte parti contraenti cercano di evitare qualsiasi azione o presa di posizione che possa nuocere alla loro efficacia in quanto forza coerente nelle relazioni internazionali o in seno alle organizzazioni internazionali. 3. a) I Ministri degli Affari esteri e un membro della Commissione si riuniscono almeno quattro volte l'anno nel quadro della Cooperazione politica europea. Essi possono trattare parimenti problemi di politica estera nel quadro della Cooperazione politica in occasione delle sessioni del Consiglio delle Comunità europee. b) La Commissione è associata a pieno titolo ai lavori della Cooperazione politica. c) Per consentire la rapida adozione di posizioni comuni e la realizzazione di azioni comuni, le Alte parti contraenti si astengono, per quanto possibile, dall'ostacolare la formazione di un consenso e l'azione congiunta che potrebbe risultarne. 4. Le Alte parti contraenti assicurano la stretta associazione del Parlamento europeo alla Cooperazione politica europea. A tal fine la Presidenza informa regolarmente il Parlamento dei temi di politica estera esaminati nell'ambito dei lavori della Cooperazione politica europea e si adopera affinché nel corso di tali lavori siano prese nella debita considerazione le opinioni del Parlamento europeo. 5. Le politiche esterne della Comunità europea e le politiche concordate in sede di Cooperazione politica europea devono essere coerenti. Rientra nella particolare responsabilità della Presidenza e della Commissione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, curare la ricerca e il mantenimento di tale coerenza. 6. a) Le Alte parti contraenti ritengono che, una più stretta cooperazione in merito ai problemi della sicurezza europea possa contribuire in modo essenziale allo sviluppo di una identità dell'Europa in materia di politica esterna. Esse sono disposte a coordinare ulteriormente le rispettive posizioni sugli aspetti politici ed economici della sicurezza. b) Le Alte parti contraenti sono risolute a salvaguardare le condizioni tecnologiche e industriali necessarie per la loro sicurezza. Esse operano a questo fine sia sul piano nazionale che, laddove sarà opportuno, nell'ambito delle istituzioni e degli organi competenti. c) Le disposizioni del presente titolo non ostano all'esistenza di una più stretta cooperazione nel settore della sicurezza fra talune Alte parti contraenti nel quadro dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Alleanza atlantica. 7. a) Nelle istituzioni internazionali e nelle conferenze internazionali alle quali partecipano le Alte parti contraenti, queste ultime cercano di raggiungere posizioni comuni sulle materie disciplinate dal presente titolo. b) Nelle istituzioni internazionali e nelle conferenze internazionali alle quali non tutte le Alte parti contraenti partecipano, quelle rappresentate in tali sedi tengono pienamente conto delle posizioni convenute nel quadro della Cooperazione politica europea. 8. Le Alte parti contraenti, ogniqualvolta lo ritengano necessario, organizzano un dialogo politico con i paesi terzi e con i raggruppamenti regionali. 9. Le Alte parti contraenti e la Commissione, attraverso una reciproca assistenza ed informazione, intensificano la cooperazione tra le loro rappresentanze accreditate nei paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. 10. a) La Presidenza della Cooperazione politica europea viene assunta da quella delle Alte parti contraenti che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee. b) La Presidenza è responsabile in materia d'iniziativa, di coordinamento e di rappresentanza degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi per le attività che rientrano nella Cooperazione politica europea. Essa è inoltre responsabile della gestione della Cooperazione politica e in particolare della determinazione del calendario delle riunioni, della loro convocazione, nonché della loro organizzazione. c) I Direttori politici si riuniscono regolarmente nell'ambito del Comitato politico allo scopo di dare il necessario impulso, di mantenere la continuità della Cooperazione politica europea e di preparare le discussioni fra i Ministri. d) Il Comitato politico o, in caso di necessità, una riunione ministeriale sono convocati entro quarantotto ore a richiesta di almeno tre Stati membri. e) Il Gruppo dei Corrispondenti europei ha il compito di seguire, in base alle direttive del Comitato politico, l'attuazione della Cooperazione politica europea e di esaminare i problemi d'organizzazione generale. f) Gruppi di lavoro si riuniscono in base alle direttive del Comitato politico. g) Un segretariato insediato a Bruxelles assiste la Presidenza nella preparazione e nell'attuazione delle attività della Cooperazione politica europea, nonché per i problemi amministrativi. Esso opera sotto l'autorità della Presidenza. 11. In materia di privilegi e immunità, i membri del segretariato della Cooperazione politica europea sono equiparati ai membri delle missioni diplomatiche delle Alte parti contraenti situate nella località in cui ha sede il segretariato. 12. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente atto le Alte parti contraenti esamineranno l'opportunità di sottoporre a revisione il titolo III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-30