Art. 24
Atto Unico Europeo

Art. 24

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In vigore dal 30 dic 1986
Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo VI così redatto: "TITOLO VI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ARTICOLO 130 F 1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale. 2. A tal fine, essa incoraggia le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nel loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Nel realizzare questi obiettivi si terrà specialmente conto della relazione tra lo sforzo comune avviato in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, l'instaurazione del mercato interno e l'attuazione di politiche comuni in particolare in materia di concorrenza e di scambi. ARTICOLO 130 G Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con le imprese, i centri di ricerca e le università; b) promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità. ARTICOLO 130 H Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche ed i programmi svolti a livello nazionale. La Commissione, in stretto contatto con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere questo coordinamento. ARTICOLO 130 I 1. La Comunità adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle sue azioni. Il programma quadro fissa gli obiettivi scientifici e tecnici, ne stabilisce le rispettive priorità, indica le grandi linee delle azioni prospettate, stabilisce l'importo ritenuto necessario e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità all'intero programma nonché la ripartizione del predetto importo tra le varie azioni previste. 2. Il programma quadro può essere adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. ARTICOLO 130 K L'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissala durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. Il Consiglio definisce le modalità di diffusione delle conoscenze risultanti dai programmi specifici. ARTICOLO 130 L Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere" decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità. Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di diffusione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. ARTICOLO 130 M Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. ARTICOLO 130 N Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi internazionali tra la Comunità e i terzi interessati, i quali sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228. ARTICOLO 130 O La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari. ARTICOLO 130 P 1. Le modalità di finanziamento dei singoli programmi, compresa un'eventuale partecipazione della Comunità, sono fissate al momento dell'adozione del programma. 2. L'importo del contributo annuo della Comunità è fissato nell'ambito della procedura di bilancio, senza pregiudizio delle altre modalità di eventuale intervento della Comunità. Il totale dei costi stimati dei programmi specifici non deve superare il finanziamento previsto dal programma quadro. ARTICOLO 130 Q 1. Il Consiglio adotta all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale le disposizioni di cui agli articoli 130 e 130 O. 2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale e in cooperazione con il Parlamento europeo, le disposizioni di cui agli articoli 130 K, 130 L, 130 M, 130 N e 130 P, paragrafo 1. L'adozione dei programmi complementari richiede inoltre l'accordo degli Stati membri interessati.".
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