Art. 23
Atto Unico Europeo

Art. 23

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In vigore dal 30 dic 1986
Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo V così redatto: "TITOLO V COESIONE ECONOMICA E SOCIALE ARTICOLO 130 A Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. ARTICOLO 130 B Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 130 A. L'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno tiene conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e dell'articolo 130 C e concorre alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione con l'azione che essa svolge attraverso Fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. ARTICOLO 130 C Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino. ARTICOLO 130 D Fin dall'entrata in vigore dell'atto unico europeo, la Commissione presenta al Consiglio una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura ed alle regole di funzionamento dei Fondi esistenti a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale) le modifiche eventualmente necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 130 C, nonché a rafforzarne l'efficacia e a coordinarne gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti. Il Consiglio delibera all'unanimità su questa proposta entro il termine di un anno, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. ARTICOLO 130 E Dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 130 D le decisioni di applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono prese dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43, 126 e 127.".
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