Art. 2
Atto Unico EuropeoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 30 dic 1986
Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il Presidente della Commissione delle Comunità europee. Essi sono assistiti dai Ministri degli affari esteri È da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno.
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