Art. 17
Atto Unico EuropeoSez. II

Art. 17

23 / 34
In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 99 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 99 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall' A.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-17