Art. 15
Atto Unico EuropeoSez. II

Art. 15

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In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: " C Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell' A, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate. Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.".
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-15