Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 dic 1986
1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento; b) è escluso il pagamento in misura ridotta; c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato; d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera c).
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