Capo V
Art. 8
8 / 9In vigore dal 1 gen 1987
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonché dell'onere derivante dall', comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, e fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.
2. È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all' della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la Gestione dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 miliardi.
4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo e determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
5. È autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.
6 L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro e autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente, resta fissato in lire 3.500 miliardi.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
8. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all', secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni.
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell' e le disposizioni dell' della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.
13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono sostituite dalle seguenti:
a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b, del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
15. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono prorogate, per l'anno finanziario 1987 le disposizioni della legge 24 giugno 1974 n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla medesima legge n. 268 del 1974.
17. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previste dall', comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità.
La quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già beneficiato dei contratti nel 1986.
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 414, è elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 miliardi.
19. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, e disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.
20. Il fondo di cui all' della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, è determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall', commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 39,64 per cento la quota indicata alla lettera a) del primo comma dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto , comma 4.
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