Art. 7 · LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878

Art. 7

LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878

In vigore dal 4 gen 1987
Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economia, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione. 2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili la pubblicità di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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