Art. 11 · Revoca dell'indulto

Art. 11

11 / 14

Revoca dell'indulto

In vigore dal 15 dic 1986
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861#art-11