Art. 11
11 / 14Revoca dell'indulto
In vigore dal 15 dic 1986
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
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