Art. 3 · LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870

Art. 3

LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870

In vigore dal 31 dic 1986
1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente , lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1 gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge. 2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.
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