Art. 7
LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831
In vigore dal 1 gen 1995
1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone
.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.
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