Art. 7 · LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831

Art. 7

LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831

In vigore dal 1 gen 1995
1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone . 4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.
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