Art. 7
LEGGE 15 novembre 1986, n. 768
In vigore dal 23 nov 1986
1. L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonchè dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.
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