Art. 16 · LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Art. 16

LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

In vigore dal 4 nov 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZAMBERLETTI, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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