Art. 37
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:
". - (Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli).
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:
a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;
b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;
c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;
d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore".
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