Art. 34 · LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Art. 34

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 21 nov 1987
1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio. 2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano.
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