Art. 28
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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