Art. 27 · LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Art. 27

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest'ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo. 2. L'Amministrazione dell'interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell' della legge 18 marzo 1982, n. 90, all'acquisizione di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attività indicate dal precedente comma 1. 3. Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
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