Art. 23 · LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Art. 23

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Il personale appartenente alle soppresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette, previo superamento di una prova pratica. 2. Per l'inquadramento di cui al precedente comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' e dall', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
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