Art. 20
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. Nell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, il comma diciannovesimo è sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".
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