Art. 18 · LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Art. 18

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. L'indennità di servizio notturno di cui all' della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonchè quella per servizio festivo di cui all' della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, è estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.
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