Art. 11 · LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Art. 11

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, al comma primo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
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