Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 7 nov 1986
Il principio di cui all', comporta le seguenti eccezioni: a) i lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato contraente, e che sono distaccati sul territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono sottoposti alla legislazione di questo Stato, come se continuassero ad essere occupati sul suo territorio, per i primi 36 mesi di occupazione sul territorio dell'altro Stato; qualora la durata di tale occupazione si prolunghi oltre i 36 mesi la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, previo l'accordo dell'autorità competente del secondo Stato; b) il personale viaggiante alle dipendenze di una impresa che effettua, per conto altrui o per proprio conto, trasporti di passeggeri o di merci, per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, e la cui sede si trova sul territorio di uno degli Stati contraenti, è sottoposto alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sua sede.
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