Art. 43
Convenzione

Art. 43

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In vigore dal 7 nov 1986
La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti. La denuncia dovrà essere notificata al più tardi sei mesi prima della fine dell'anno civile in corso. In tal caso la Convenzione cesserà di essere in vigore alla fine di detto anno.
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