Convenzione
Art. 40
40 / 44In vigore dal 7 nov 1986
.
1. Qualsiasi controversia che sorga tra gli Stati contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Convenzione sarà oggetto di negoziati diretti tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
2. Qualora la controversia non potesse risolversi entro un termine di sei mesi a partire dalla prima richiesta di apertura dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essa sarà sottoposta ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuno degli Stati contraenti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due Parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
La commissione arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Queste decisioni saranno vincolanti e inappellabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-40