Art. 38
Convenzione

Art. 38

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In vigore dal 7 nov 1986
Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia versato un anticipo, l'importo di questo anticipo deve essere trattenuto, su richiesta e a favore di questa Istituzione, sugli arretrati dovuti dall'Istituzione dell'altro Stato contraente per una prestazione corrispondente riferentesi allo stesso periodo. Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia versato una somma eccedente la somma dovuta per un periodo per il quale l'Istituzione dell'altro Stato concede successivamente una prestazione corrispondente, l'importo pagato in eccesso deve essere considerato come un anticipo e trattenuto secondo le modalità di cui al primo capoverso. Le ritenute che potranno essere operate in applicazione del capoverso precedente, possono essere effettuate solo nella misura ammessa dalla legislazione dello Stato la cui istituzione è chiamata a effettuare tale ritenuta.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-38