Convenzione
Art. 35
35 / 44In vigore dal 7 nov 1986
1. Ai fini dell'applicazione detta presente Convenzione, le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro nella lingua ufficiale di uno o l'altro Stato, o in francese.
2. Le autorità, istituzioni, o giurisdizioni di uno Stato contraente non possono respingere le richieste o altri documenti loro indirizzati, adducendo il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-35