Convenzione
Art. 34
34 / 44In vigore dal 7 nov 1986
1. il beneficio dette esenzioni o riduzioni di tasse, bolli, diritti legali o di registrazione, previsti dalla legislazione di uno Stato contraente per i certificati o documenti da esibire in applicazione detta presente Convenzione, è esteso ai certificati e documenti analoghi da esibire in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti e certificati di natura ufficiate da esibire in conformità atta legislazione dell'altro Stato contraente per l'applicazione detta presente Convenzione, sono dispensati da convalida legale o da ogni altra simile formalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-34