Art. 32
Convenzione

Art. 32

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In vigore dal 7 nov 1986
Le autorità competenti degli Stati contraenti: a) stipulano tutti gli accordi amministrativi necessari all'applicazione detta presente Convenzione; b) si applicano tutte le informazioni relative alle misure adottate per la sua applicazione; c) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche delle loro legislazioni che possano influire sulla sua applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-32