Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 7 nov 1986
La concessione, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista è definita nell'accordo amministrativo, è subordinata all'autorizzazione dell'Istituzione competente, tranne che in casi di assoluta urgenza.
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