Convenzione
Art. 17
17 / 44In vigore dal 7 nov 1986
1) a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del riacquisto del diritto alle prestazioni, qualora un lavoratore sia stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, nella misura in cui essi non si sovrappongano.
b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'erogazione di determinate prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in un professione sottoposta ad un regime speciale, saranno totalizzati, a condizione che non si sovrappongano, ai fini dell'ammissione del beneficio di tali prestazioni, solamente i periodi compiuti in un regime corrispondente, o, qualora ciò non fosse possibile, nella stessa professione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per questa professione. Se malgrado la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare delle suddette prestazioni, detti periodi saranno totalizzati ai fini dell'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
c) Qualora un lavoratore non possa beneficiare del diritto alle prestazioni in base alle disposizioni di cui alla lettera a) di cui sopra, saranno presi in considerazione, solamente ai fini dell'acquisizione al diritto, anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi vincolati a loro volta ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni ci sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
2) Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione previsti al paragrafo precedente, lettera a), l'istituzione competente di questo Stato è tenuta a versare l'importo della prestazione, calcolato unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche quando l'interessato ha diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata in base al seguente paragrafo 3.
3) Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in questo Stato, l'Istituzione competente di detto Stato verifica l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di ciascun Stato contraente e determinando l'importo nella maniera seguente:
a) stabilisce l'importo teorico della prestazione a cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti in base alla legislazione che essa applica;
b) essa stabilisce successivamente l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dei due Stati superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente di questo Stato prende in considerazione tale durata massima invece della durata dei periodi in oggetto.
4) Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 lettera a), qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente non raggiunga un anno e se, tenendo conto unicamente di questi periodi, nessun diritto a prestazione è acquisito ai sensi di questa legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta a erogare prestazioni per questi periodi.
Tuttavia l'Istituzione competente dell'altro Stato contraente tiene conto di questi ultimi periodi non solo per l'acquisto del diritto alle prestazioni ma anche per il loro calcolo.
5) Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al paragrafo 3, lettera a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale.
6) Qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini la concessione delle prestazioni d'invalidità alla condizione che il lavoratore sia sottoposto a questa legislazione al momento del verificarsi del rischio, questa condizione Si considera come soddisfatta se l'interessato in quel momento è sottoposto alla legislazione dell'altro Stato contraente o se può far valere un diritto a pensione ai sensi della legislazione di questo Stato.
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