Convenzione
Art. 14
14 / 44In vigore dal 7 nov 1986
I familiari che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dell'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-14