Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 7 nov 1986
. 1. I lavoratori italiani in Tunisia, ed i lavoratori tunisini in Italia, i quali soddisfano le condizioni previste dalla legislazione dello Stato competente per il diritto alle prestazioni e il cui stato di salute richieda prestazioni immediate durante il loro soggiorno temporaneo nel Paese di origine, beneficiano: a) di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di soggiorno in base alla legislazione che quest'ultima applica. La durata del periodo di concessioni delle prestazioni è di tre mesi, rinnovabile, in caso di necessità, per un periodo di uguale durata; b) di prestazioni in denaro erogare dall'Istituzione competente, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione che questa istituzione applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1ª) sono applicabili, per analogia, ai familiari del lavoratore che risiedono con lui nel Paese d'impiego.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-12