Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 7 nov 1986
. I lavoratori di cui all', par. 2 e 3, nonché agli , che soddisfano le condizioni previste nella legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, beneficiano, per tutta la durata della loro residenza nell'altro Stato: - di prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dalL'istituzione del luogo di residenza, ai sensi della legislazione che quest'ultima applica; - di prestazioni in denaro direttamente erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari che risiedono con il lavoratore nello Stato d'impiego.
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