Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 7 nov 1986
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA Animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue: Ai fini dell'applicazione cella presente Convenzione: a) il termine "territorio" indica: per quanto riguarda l'Italia: il territorio della Repubblica italiana; per quanto riguarda la Tunisia: il territorio della Repubblica tunisina. b) il termine "cittadino" indica: per quanto riguarda l'Italia: una persona di nazionalità italiana; per quanto riguarda la Tunisia: una persona di nazionalità tunisina. c) il termine "lavoratore" indica un lavoratore salariato o assimilato o un lavoratore indipendente, iscritto ai regimi di cui all'; d) il termine "legislazione" indica le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, relativi ai regimi e settori di sicurezza sociale di cui al paragrafo primo dell'; e) il termine "autorità competente" indica il ministro, i ministri o l'autorità corrispondente da cui dipendono i regimi di sicurezza sociale; f) il termine "istituzione competente" indica l'istituzione alla quale l'assicurato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o nei cui confronti ha diritto a prestazioni, o ne avrebbe diritto, se risiedesse sul territorio dello Stato contraente dove si trova questa istituzione; g) il termine "paese competente" indica lo Stato contraente sul territorio nel quale si trova l'istituzione competente; h) il termine "residenza" indica la dimora abituale; i) il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione e disoccupazione così come sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione; l) il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come membri della famiglia, o indicate come membri della famiglia dalle legislazioni ai sensi delle quali le Prestazioni sono concesse. Tuttavia, se queste legislazioni considerano come membri della famiglia solo le persone conviventi con l'interessato, tale condizione si considera soddisfatta quando le persone di cui si tratta sono principalmente a carico del medesimo interessato.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-1