Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. 47 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI SICUREZZA SO Art. 2 Articolo 2 1. La presente convenzione si applica: In Italia alle legislazioni concernenti: Art. 3 Articolo 3 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai lavoratori cittad Art. 4 Articolo 4 Le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e alle qu Art. 5 Articolo 5 A meno che ciò non sia diversamente disposto della presente convenzione, le pre Art. 6 Articolo 6 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislaz Art. 7 Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, i lavoratori occupati sul Art. 8 Articolo 8 Il principio di cui all'articolo 7, comporta le seguenti eccezioni: a) i lavora Art. 9 Articolo 9 Le autorità competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune acco Art. 10 Articolo 10 Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il manten Art. 11 Articolo 11. I lavoratori di cui all'art. 7, par. 2 e 3, nonché agli artt. 8 e 9, che sodd Art. 12 Articolo 12. 1. I lavoratori italiani in Tunisia, ed i lavoratori tunisini in Italia, i qu Art. 13 Articolo 13. 1. I titolari di pensioni o di rendite dovute in base alla legislazione dei d Art. 14 Articolo 14 I familiari che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, Art. 15 Articolo 15 La concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di Art. 16 Articolo 16 1. Le prestazioni erogate dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto d Art. 17 Articolo 17 1) a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del riacquisto del diritto Art. 18 Articolo 18 Qualora in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la pensione o Art. 19 Articolo 19 1. Qualora l'interessato non soddisfa ad un determinato momento tutte le condi Art. 20 Articolo 20 Il beneficiario di prestazioni di cui al presente capitolo non può, nello Stat Art. 21 Articolo 21 Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del live Art. 22 Articolo 22 Qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini l'acquisizione del d Art. 23 Articolo 23 1. I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano l Art. 24 Articolo 24 1. Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni Art. 25 Articolo 25 1. I lavoratori, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia profess Art. 26 Articolo 26 La concessione, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenz Art. 27 Articolo 27 L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in Art. 28 Articolo 28 1. Qualora la vittima di una malattia professionale abbia svolto un'attività s Art. 29 Articolo 29 1. Qualora si verifichi un aggravamento di una malattia professionale per la q Art. 30 Articolo 30 Ai fini della valutazione del grado di incapacità permanente risultante da un Art. 31 Articolo 31 Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla le Art. 32 Articolo 32 Le autorità competenti degli Stati contraenti: a) stipulano tutti gli accordi Art. 33 Articolo 33 Le autorità e le istituzioni incaricate dell'attuazione della presente Convenz Art. 34 Articolo 34 1. il beneficio dette esenzioni o riduzioni di tasse, bolli, diritti legali o Art. 35 Articolo 35 1. Ai fini dell'applicazione detta presente Convenzione, le istituzioni degli Art. 36 Articolo 36 Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati in Art. 37 Articolo 37 I trasferimenti di somme risultanti dall'applicazione della presente Convenzio Art. 38 Articolo 38 Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia versato un anticipo, l'imp Art. 39 Articolo 39 1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente poss Art. 40 Articolo 40. 1. Qualsiasi controversia che sorga tra gli Stati contraenti riguardo all'int Art. 41 Articolo 41 1. La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori Art. 42 Articolo 42 Questa Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambia Art. 43 Articolo 43 La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà e Art. 44 Articolo 44 1. In caso di denuncia della presente Convenzione, qualsiasi diritto acquisito Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360