Art. 17 · LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Art. 17

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

In vigore dal 30 lug 1986
1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonchè la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.
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