Art. 16 · LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Art. 16

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

In vigore dal 30 lug 1986
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.
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